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E’ uno dei termini più in voga ed in uso comune nel dibattito politico, sociale, economico. Il caso più recente, dopo quelli dei vitalizi ad ex parlamentari è ora quello delle pensioni.
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E’ uno dei termini più in voga ed in uso comune nel dibattito politico, sociale, economico. Il caso più recente, dopo quelli dei vitalizi ad ex parlamentari è ora quello delle pensioni. E’ un continuo riempirsi la bocca sulla necessità di procedere in modo equo, tenere conto della necessaria equità nelle scelte.
Dunque, cerchiamo di analizzare che cosa vuol dire questa parola, per condurla al suo significato più preciso.
Nel diritto romano classico, e più ancora nel diritto giustinianeo, l’equità, concepita come idea di giustizia sia astratta, cioè generale, sia particolare, cioè riferita al singolo caso concreto, ha grandissima importanza. Ne è un indice la famosa definizione di Celso: ius est ars boni et aequi. In generale all’equità s’ispirano tutte le norme dello ius honorarium e dello ius gentium, in contrapposto allo ius civile, rigido, severo, formalistico; e all’equità si riportano talvolta le soluzioni adottate in singole controversie.
L’equità appare quindi fonte autonoma di diritto; serve anzi “adiuvandi vel supplendi vel corrigendi utris civilis gratia” ossia ad aiutare, supplire o correggere norme anche esse appartenenti allo ius civile.
Questo dualismo fra ius aequum e ius strictum può ancora oggi rilevarsi nel diritto inglese per il contrapposto fra l’equity e la common law. All’equità, accanto al diritto, rinvia poi il cod. civ. svizzero (art. 4), statuendo che “il giudice è tenuto a decidere secondo il diritto e l’equità, quando la legge si rimette al suo prudente arbitrio o fa dipendere la decisione dall’apprezzamento delle circostanze o da motivi gravi”.
Nel codice civile francese, viceversa, per quanto nel progetto si fosse inserito un articolo, per il quale nelle materie civili il giudice, in difetto di leggi precise, sarebbe stato un ministro di equità e si fosse anche definita l’equità come un ritorno alla legge naturale e agli usi ricevuti nel silenzio della legge positiva, mancano un rinvio generale all’equità e una definizione di essa. Ugualmente nella legislazione italiana si constata un rinvio all’equità soltanto negli articoli 463, 578, 1124, 1652, 1718 codice civile e in alcune leggi speciali.
Tuttavia la determinazione del concetto di equità non ha meno affaticato giuristi e filosofi. Alle opinioni precedentemente sostenute, secondo le quali per equità dovrebbe intendersi o il diritto naturale o la morale o lo spirito della legge o l’adattamento della norma alle particolarità del caso concreto, si sono anzi aggiunti nuovi indirizzi secondo i quali tutto il diritto andrebbe identificato con l’equità. Da un canto (Maggiore) si è detto infatti che diritto attuato, concreto, applicato è uguale a equità, perché il diritto si realizza snaturandosi in qualche modo, negando cioè la sua natura di puro e astratto diritto, per diventare giusto in concreto, mentre l’equità avrebbe un valore immanente e si ritroverebbe in qualsiasi momento della vita del diritto; dall’altro (Osilia) si è sostenuto che l’equità non snatura il diritto, non è nozione distinta e antitetica al diritto. Per vie diverse il risultato sarebbe lo stesso. A questi due ultimi indirizzi è comune il difetto di non tenere conto che il nostro ordinamento positivo fa all’equità un trattamento di fonte distinta del diritto. Quanto ai primi, sembra preferibile la tesi, secondo la quale l’equità avrebbe una funzione correttrice del diritto, come giustizia in un dato caso. Così intesa, all’equità non può il giudice richiamarsi se non nei casi tassativamente stabiliti dal legislatore.
Queste le indicazioni che vengono dal valore ontologico della parola. Possiamo dire che non esiste alcuna definizione esauriente e definitiva di cosa sia l’equità, ma soltanto un “valore” che fa riferimento a una valutazione complessiva che tenga conto accanto al diritto vigente, della sensibilità e della giusta interpretazione di casi concreti dove quell’eguaglianza di trattamento che è insita nella radice della parola si completa nella ricerca di un pratico contemperamento collegabile al fatto concreto. Se dunque l’equa decisione comporta un’interpretazione del diritto a favore di un soggetto altrimenti svantaggiato, ecco che l’equità soccorre come alternativa fonte del diritto dove questo svantaggio sarebbe invece perpetrato con la rigida applicazione delle norme, contravvenendo alla finalità ultima della legge, quella di garantire un’equilibrata e giusta convivenza civile.
La reiterazione del termine, nella nostra pratica quotidiana sembra però assumere anche un altro significato e peso cogente: quello di grimaldello con il quale scardinare un sistema di diritti certo perfettibile, ma che non può trasformarsi nel suo esatto contrario, proprio in nome di una malintesa equità. Molti, troppi, i casi nei quali ci si imbatte dove la ricerca dell’equità serve a perpetrare nuovi vulnus a quelli che poco prima erano considerati diritti quesiti.
Si pone dunque una domanda legittima: quella della necessità che sul termine equità, anche nella legislazione, ma prima ancora nella giurisprudenza e nell’analisi normativa, si avvii una riflessione attenta. Il bilanciamento dei diritti e dei doveri, il saggio equilibrio tra questi per una convivenza civile è elemento ineliminabile, ma non può essere uno strumento per modificare nella sostanza e in dispregio della forma della legge, i capisaldi del sistema sul quale si basa la nostra vita sociale, politica ed economica.
Il rischio più grave è quello della relativizzazione del diritto che nasce dal continuo “interpretare” senza ancorarsi alla norma. Immaginare che il iure condendo debba necessariamente essere migliore del iure condito è un’illusione pericolosa, come ogni relativizzazione dei valori di riferimento. Una diga che tiene permette di contenere il moto ondoso, ma se chi deve manutenerla si adopera per aprire o ampliare le crepe, allora il crollo è solo questione di tempo. E il risultato ultimo sarà il totale dispregio dei diritti di ognuno e di tutti!
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::autore_::di Roberto Mostarda::/autore_:: ::cck::585::/cck::