La parola

Revisione

• Bookmarks: 8


::cck::1669::/cck::
::introtext::

Ai primi del prossimo mese, tra poco più di due settimane, saremo chiamati ad esprimere la nostra opinione su una serie di interventi legislativi di revisione (o riforma) della nostra Costituzione.

::/introtext::
::fulltext::

Ai primi del prossimo mese, tra poco più di due settimane, saremo chiamati ad esprimere la nostra opinione su una serie di interventi legislativi di revisione (o riforma) della nostra Costituzione. Se guardiamo allo scenario politico sembra di essere alla vigilia di una resa dei conti, di un redde rationem epocale. Sembra che in gioco ci siano tutti i nostri diritti (anche i nostri doveri). Più che del quesito referendario ci si occupa del futuro politico del premier e ogni forza politica pensa al proprio assetto per un dopo che sembra assolutamente palingenetico!
Al di fuori dell’assurdità che ha colto menti eccelse, fini palati politici, menti sopraffine, in un gioco al massacro sulla pelle del Paese, in una cupio dissolvi che neppure eventi come tangentopoli sembrano aver suscitato, è forse il caso di riportare le cose, ragionando, sul loro naturale piano.
Siamo alla vigilia di un voto importante per dare corpo ad un’evoluzione del nostro sistema, un primo passo per costruire un paese più moderno, più efficiente o per decidere di lasciare tutto come è oggi, con il corollario necessario di tutte le lamentazioni che hanno fatto parte di settanta anni di vita repubblicana. Dagli italiani sapremo quale strada imboccare.
Intanto, sempre restando con i piedi per terra, proviamo a definire che cosa sia una revisione costituzionale o altrimenti una riforma costituzionale. Intanto il termine. Come quasi sempre l’origine viene dal tardo latinorevisio direttamente legato al verbo revidere cioè «rivedere». In soldoni si indica un nuovo esame inteso ad accertare e a controllare, ed eventualmente a correggere o a modificare, i risultati e le valutazioni dell’esame già operato, oppure la situazione iniziale o precedente. Come tale è un agire tendente a modificare qualcosa, consapevoli delle motivazioni per le quali questo intervento si rende necessario. Significato che si applica ad ogni gradazione e ad ogni ambito nel quale si deve rivedere qualcosa. Con esplicito rilievo dell’intento e dell’azione stessa di modificare quanto, a un riesame, risulta non più adeguato e rispondente alle nuove situazioni ed esigenze.
Dunque come si vede, un tipo di azione nient’affatto compulsiva, irrazionale, strumentale o quanto altro di deprecabile e negativo. Solo un atto di intervento ritenuto oggettivamente necessario o utile al funzionamento, al concreto svolgersi di un’azione qualsiasi essa sia e in qualsiasi ambito.
Sempre più difficile, dunque, comprendere il caos politico che circonda un passaggio anche delicato e difficile, ma pur sempre un passaggio nella vita di una nazione e che come tale andrebbe vissuto.
Ecco allora che qualche considerazione è opportuna sul fronte proprio di quell’aspetto più vicino al prossimo esprimersi del popolo italiano. Quello della revisione (o riforma) delle norme costituzionali.
Intanto va subito detto che la revisione costituzionale è strettamente legata all’idea di Costituzione rigida, anche se, a rigore, si può parlare (e si è parlato) di revisione costituzionale anche nel caso di Costituzioni flessibili (in questo caso, le modifiche formali e/o le deroghe al testo costituzionale avvengono tramite il procedimento legislativo ordinario). Le Costituzioni rigide, a loro volta, possono prevedere aggravamenti procedurali diversi, più o meno laboriosi, a volte anche al fine di rallentare o rendere più meditato il procedimento di revisione costituzionale. Molti esempi storici ci dicono che sovente questo rallentamento sia servito anche a far stemperare gli animi o per converso a non affrontare passaggi difficili e rischiosi alla luce delle condizioni del momento.
In alcuni casi, la revisione costituzionale può essere utilizzata per superare le censure di incostituzionalità da parte degli organi di giustizia costituzionale: basti pensare, con riferimento agli U.S.A., all’approvazione del XIII, del XIV, del XVI o del XXVI emendamento, ovvero, con riferimento all’Italia, al «nuovo» art. 111 Cost. (introdotto con la l. cost. n. 2/1999), teso a superare alcune pronunce della giurisprudenza costituzionale.
In Italia, però anche una legge di revisione costituzionale può essere sindacata dalla Corte costituzionale non solo per vizi di procedura, ma anche per vizi sostanziali, dal momento che la revisione costituzionale non può essere in contrasto con i principi supremi dell’ordinamento costituzionale. Diversa è, invece, la soluzione scelta dal Consiglio costituzionale francese, che ha esplicitamente negato la sindacabilità delle leggi di revisione costituzionale.
Nel nostro ordinamento, il procedimento di revisione costituzionale è disciplinato all’art. 138 Cost., che prevede la distinzione tra leggi di revisione costituzionale e «altre leggi costituzionali». La differenza, in linea di massima, è data dal fatto che mentre le leggi di revisione costituzionale intervengono sul testo della Costituzione, modificando, integrando o abrogando alcune disposizioni di esso, le altre leggi costituzionali si collocano al di fuori del testo della Costituzione e servono a conferire rango costituzionale alla disciplina in esse contenuta (ad esempio, gli statuti delle Regioni ad autonomia differenziata, ai sensi dell’art. 116, sono approvati con legge costituzionale, proprio in virtù della speciale autonomia loro conferita).
Allo scopo di garantire che la revisione costituzionale sia frutto di una deliberazione ponderata e non di una scelta estemporanea o della volontà delle sole forze di indirizzo politico di maggioranza, l’art. 138 Cost. prevede che sia necessaria un doppia deliberazione di ciascuna Camera, con un intervallo minimo di tre mesi tra la prima e la seconda deliberazione. Inoltre, la seconda deliberazione deve avvenire almeno a maggioranza assoluta (ovvero con la metà più uno dei componenti). In caso di raggiungimento della maggioranza assoluta, ma non di quella dei due terzi nella seconda votazione, il progetto di revisione costituzionale viene pubblicato nella Gazzetta ufficiale –trattandosi, in questo caso, di una pubblicità a fini meramente notiziali – poiché entro tre mesi 500 mila elettori, cinque Consigli regionali o un quinto dei componenti di ciascuna Camera possono chiedere un referendum a favore o per opporsi alle decisioni assunte nel procedimento suddetto.
Come dicevo esistono limiti alla revisione costituzionale. La dottrina distingue tra quelli c.d. espliciti e quelli c.d. impliciti. Limite esplicito è l’art. 139 Cost., che dichiara esplicitamente sottratta alla revisione costituzionale la forma repubblicana dello Stato. Questo limite non è altro che la positivizzazione nel testo costituzionale del risultato del referendum-plebiscito del 1946, che ha sottratto la scelta a favore della Repubblica alla stessa Assemblea costituente. Oltre a tale limite, vi sono poi, secondo la dottrina maggioritaria, ulteriori limiti impliciti. Pensiamo all’impossibilità di revisione della forma democratica dello Stato, e al fatto che la giurisprudenza costituzionale ha ritenuto che siano insuscettibili di revisione costituzionale i principi supremi dell’ordinamento, cioè tutti quei principi che «appartengono all’essenza dei valori supremi sui quali si fonda la Costituzione italiana», tra i quali vanno annoverati il principio di sovranità popolare, quello di unità della giurisdizione costituzionale, quello di unità e indivisibilità della Repubblica, quello di laicità dello Stato.
In questo quadro e in questo ambito, andremo a votare, per un testo di riforma costituzionale che non inficia e non intacca nessuno di questi fondamenti, ma si situa nel novero degli interventi organizzativi del sistema. Un dato di estrema chiarezza per chi vuol leggere sia il quesito che approfondire il percorso che ha portato alla riforma ora sottoposta a voto. Nulla di rivoluzionario, nulla di incostituzionale se non per quanti pensano di utilizzare voto e risultato per altri fini, non certo quello di migliorare la nostra vita e il nostro sistema di governo!

::/fulltext::
::autore_::di Roberto Mostarda::/autore_:: ::cck::1669::/cck::

8 recommended
comments icon0 comments
bookmark icon

Write a comment...