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Ma la dignità è ancora un valore?

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Il libro Dignità e Diritti, scritto dal prof Giovanni Turco, affronta il tema della dignità come emerge dalle Dichiarazioni e dalle Convenzioni e di come viene attuata dalla nostra giurisprudenza costituzionale.

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Questa lunga intervista nasce da una serie di piacevoli conversazioni con il prof. Giovanni Turco che insegna Filosofia del diritto pubblico presso la università di Udine.

Il tema delle nostre chiacchierate è un tema certamente poco dibattuto nella istituzioni odierne, ma ciononostante fondamentale per lo sviluppo di una società che vuole crescere e maturare. L’occasione per questa intervista è stata data dalla pubblicazione del libro dello stesso prof Turco dal titolo assai esplicativo: Dignità e diritti, un bivio filosofico-giuridico, che affronta il tema della dignità come emerge dalle Dichiarazioni e dalle Convenzioni. E di come viene attuata dalla nostra giurisprudenza costituzionale esplorando anche le più diverse teorizzazioni nel mondo contemporaneo su questo tema. Il libro, inoltre, non tralascia una attenta e documentata disamina al famoso testo di Pico della Mirandola (1463-1494) Discorso sulla Dignità.

 Dignità e diritti, un bivio filosofico-giuridico

Le parole oggi assumono un significato quasi personale e si allontano sempre più dal suo vero significato. Prima di entrare nel vivo del suo lavoro, professor Turco, soffermiamoci proprio sulle due parole da cui prende il titolo del suo libro: diritto e dignità. Cosa significano nella loro accezione più classica e come le interpretiamo oggi?

Le parole non spiegano le parole. Esse si intendono solo facendo riferimento alle nozioni che esprimono. Queste, a loro volta, si colgono nella loro consistenza solo in relazione alle cose cui si riferiscono. Talché sono le cose il criterio delle nozioni (ordinariamente, dei concetti) e queste sono la sostanza delle parole. Diversamente, se il linguaggio presume una totale autosufficienza, da strumento di comunicazione, giunge ad essere via dell’equivoco. A tal proposito risulta di permanente attualità l’indicazione che proviene da uno dei Sette Saggi dell’antica Grecia, secondo cui “bisogna andare dalle cose alle parole, piuttosto che andare dalle parole alle cose”. Non stupisce quindi la constatazione secondo cui non raramente usando le stesse parole si dicono cose molto diverse. Come si sperimenta sovente nel caso della “dignità umana” e dei “diritti umani”. Si tratta di termini dalle molteplici e diverse accezioni. Di esse occorre prendere atto, per decodificare l’espressione, secondo il significato ad essa attribuito, volta a volta. Basti pensare, del resto, che fanno appello alla dignità umana tanto i teorizzatori dell’eutanasia (come diritto), quanto i suoi oppositori. Come fanno appello ai diritti umani tanto i fautori dell’aborto (come diritto) quanto i suoi avversari.       

Una frase che mi ha colpito, applicabile in ogni aspetto della nostra vita sociale e politica, è il concetto da cui estrapolo una frase: “… Una determinata dignità in relazione alla natura propria, altro è l’essere degni, in riferimento ai fatti compiuti”. Qual è delle due la vera dignità, se è possibile darne un valore assoluto.

Bisogna considerare le diverse accezioni della dignità umana. Secondo una nota classificazione, va distinta una dignità di dotazione da una dignità di prestazione. La prima è inerente al soggetto, come sua “dote”. La seconda corrisponde alla qualità che deriva da un determinato comportamento, come suo effetto. Tuttavia tale distinzione può essere duplicata per ciascuno dei termini. Così la dignità di dotazione si può intendere come dignità ontologica (derivata, cioè, dall’essere stesso, ovvero dalla natura del soggetto), ma si può assumere anche come “dignità ideologica” (in quanto attribuita ad un soggetto sulla base di premesse convenzionali). Mentre la dignità di prestazione si può intendere come dignità etica (scaturita, cioè, da un certo comportamento), ma si può assumere anche come dignità fenomenica (in quanto corrisponde ad una determinata rappresentazione di funzioni capaci di dare dignità). La qualità, attestata dalla dignità può, quindi, appartenere all’essere o all’agire. Se appartiene all’essere, può costituire una proprietà essenziale o può consistere in una qualità accidentale (come tale ricevuta, pur eventualmente in modo permanente). È chiaro, quindi, che la dignità ontologica, in quanto promana dalla natura, non può essere perduta. Diversamente è per la dignità etica, la quale, dipendendo dalla condotta, può essere accresciuta, diminuita o smarrita.     

 “Il significato della libertà può essere quintessenziato nella libertà di autodeterminazione”, una immagine che può dare adito anche ad un concetto egoistico come, ad esempio, sentirsi autosufficiente davanti al prossimo.

Nella prospettiva del razionalismo moderno la dignità consiste nella libertà, intesa come autodeterminazione assoluta. Si tratta della tesi secondo la quale mediante la libertà l’uomo è ciò che vuole essere ed ha diritto di agire di conseguenza. In tal senso la dignità assicurerebbe un potere coincidente con le possibilità della libertà stessa. La natura umana (cioè l’essere uomo dell’uomo) starebbe nel non avere alcuna natura: l’essere umano sarebbe del tutto indeterminato. Da tale concezione della libertà deriverebbero altrettanti diritti quante sarebbero le diverse possibilità che si aprono alla libertà. Tanto considerate come possibilità di “agire” che di “essere”. Sia come possibilità dell’individuo sia come possibilità di un qualsivoglia gruppo (sociale). In tal senso il volere-potere sarebbe la radice e la sostanza di tutti i “diritti”, o in definitiva, ogni desiderio costituirebbe un diritto, quale che ne sia il contenuto. Secondo questa impostazione, l’ordinamento giuridico dovrebbe non solo permettere che qualsiasi atto di autodeterminazione sia attuabile come diritto, ma dovrebbe, anche, apprestare i mezzi e le risorse perché ogni atto di volontà raggiunga il suo obiettivo. Di modo che lo Stato dovrebbe disporre di risorse inesauribili per rendere attuabile ogni pretesa individuale, ed al contempo dovrebbe escludere ogni criterio sulla base del quale valutare il contenuto degli atti. Su queste premesse, lo Stato, da una parte finirebbe per dare attuazione a pretese tra loro confliggenti ed incompatibili, e dall’altra dovrebbe paradossalmente dilatare sempre più il suo potere per rendersi efficacemente strumentale al potere dell’individuo (o dei gruppi).         

Quando è giustizia limitare da parte dello Stato i diritti delle persone “se si ritiene che tra due diritti concorrenti uno sia più importante”. Non è una prevaricazione dello Stato?

L’impostazione secondo la quale la legge sarebbe per se stessa limitatrice della libertà deriva dal protestantesimo e si afferma con il pensiero di Kant. Se i diritti consistono nelle istanze della libertà, che hanno nella libertà il solo loro criterio (e cioè non hanno alcun criterio sostanziale), allora la legge non potrebbe essere che o un ostacolo o uno strumento per la loro attualizzazione. Analogamente se due progetti individuali, posti come “diritti”, sono tali da entrare in conflitto, la legge (o la giurisprudenza) dovrebbero limitare – o “bilanciare”, secondo la terminologia invalsa – uno in rapporto all’altro, o viceversa. Con il paradosso, però, che la legge (o la giurisprudenza) dovrebbero valutare ciò che, in principio, hanno escluso di valutare: il contenuto dell’atto libero. Per assegnare, infatti, la preferenza (anche se solo in parte o solo relativamente) ad una delle due opzioni, si deve esprimere un giudizio. Ciò che va esclusa se è assunta l’autodeterminazione assoluta come diritto e sorgente dei diritti. Diversamente, se la libertà è intesa come libertà responsabile, essa non è mai indifferente al contenuto dell’atto libero. In tal senso la libertà è giudicabile sulla base della sostanza, ovvero della qualità dell’atto. In questa prospettiva è diritto ciò che è giusto, ed il compito dello Stato non è quello di limitare gli arbitrii, ma di attuare prudenzialmente un ordine giusto, il quale sarà perciò in armonia con ogni atto giusto.

Sembra quasi contraddittorio quando lei scrive che “la dignità come i diritti finiscono per consistere in una decisione del singolo o delle istituzioni”, dunque non c’è una qualità unica?

Se la dignità consiste nella libertà di autodeterminazione assoluta ed il diritto nella pretesa di questa ad attuarsi, è chiaro che i diritti finiscono per identificarsi con le più diverse opzioni individuali o sociali. Tutt’altro si verifica se la dignità etica si condensa nella conformità dell’agire alla finalità naturale, ovvero alla razionalità pratica come intelligenza del bene. In questo caso è diritto ciò che è conforme alla giustizia, cioè al dovere di dare a ciascuno il suo. Di modo che non è diritto il voluto (che, come tale, può andare in qualsiasi direzione) bensì il dovuto, proprio in quanto dovuto. Secondo questa accezione, ad esempio, per un padre di famiglia sarà suo diritto prendersi cura della sua famiglia, proprio perché questo è il suo dovere. Insomma, in prospettiva realistica o classica, i diritti derivano dall’ordine del giusto, e, parimenti, non vi è diritto se non nel campo del giusto, razionalmente e prudenzialmente apprezzato.        

Rifacendosi alla giurisprudenza costituzionale afferma che la dignità in rapporto ai diritti, è indicato come “valore” e come “idea”. Può chiarirci questo concetto?

La giurisprudenza costituzionale si riferisce alla dignità umana in diverse pronunce, con attenzione a diversi contesti. Lo fa avendo riguardo particolarmente agli articoli della Costituzione ove la dignità umana è menzionata. Sia, quindi, in relazione agli articoli 3, 36 e 41, sia con riferimento all’articolo 2. In sintesi, ne emergono valutazioni che da una parte rinviano alla dignità come libertà di autodeterminazione, e dall’altra apprezzano la dignità come dato e come compito. Nel primo caso la dignità è effetto dell’attuazione dell’autodeterminazione, mentre nel secondo esprime una normatività propria quanto all’agire. In tal senso, la dignità si presenta sia come rappresentazione di ciò che per l’individuo ad essa corrisponde (o della condizione sociale cui è associata), sia come un valore ovvero un bene in se medesima. Da ciascuna di tali linee interpretative discendono, però, conseguenze giuridiche molto diverse. Lungo la prima direttrice corrisponde alla dignità ciò che l’individuo (o la rappresentazione sociale) ritiene esserle congruente, lungo la seconda la dignità risulta misura dell’agire anche per l’individuo nei riguardi di se stesso.      

Tra i tanti temi di carattere filosofico che lei affronta nel suo libro, troviamo la questione del rapporto tra essenza ed esistenza. Può tracciarne il significato di queste due parole nell’ambito della dignità?

La dignità quanto all’essenza si riferisce all’umano dell’uomo. Realisticamente l’essenza precede e misura l’esistenza. In questa prospettiva la dignità dell’umano, come tale, è criterio che misura oggettivamente la libertà (come analogamente le preferenze, il gradimento, le opinioni). Sicché un atto potrebbe essere voluto liberamente dal soggetto (anche convintamente e tenacemente) e nondimeno essere contrario alla sua dignità e pertanto non corrispondente ad alcun diritto. Uno tra i tanti esempi al riguardo può essere quello rinvenibile nella Convenzione sulla soppressione del traffico di persone e lo sfruttamento della prostituzione altrui (1949). Questa considera lo sfruttamento della prostituzione come atto da punirsi anche se posto in essere nei confronti di persona “consenziente”. Non basta quindi il consenso per legittimare qualsiasi atto; né di per sé il consenso costituisce un diritto, in chi lo riceve, a compiere qualsiasi atto sul consenziente. Diversamente si dà l’impostazione nel caso in cui l’esistenza preceda l’essenza. In questa visuale l’esistenza è tutto e l’essenza è solo un effetto. La dignità consisterà, allora, in una condizione o in una rappresentazione, come tale a contenuto variabile in dipendenza di opzioni le più diverse. Sicché i diritti avranno il loro presupposto in tale condizione o in tale rappresentazione: per un individuo potrà essere diritto quello che per un altro è delitto. Oppure potrà essere imposto a qualcuno come diritto di qualcun altro, ciò che risulta da una certa immagine o da una certa condizione (psicologica o sociale) da cui è fatta dipendere la dignità.        

Non poteva certo mancare in questo lavoro un ampio spazio dedicato a Pico della Mirandola per il suo ‘Oratio de Hominis dignitate’. Un testo definito da molti un baluardo del Rinascimento, aperto alla complessità e alla modernità dei tempi. Nel suo libro, invece, Pico viene ridimensionato se non addirittura contestato. Può spiegarci i motivi?

Nel mio libro il pensiero di Pico, relativamente al tema della dignità umana, è approfondito, tenendo conto dei più diversi orientamenti critici e delle più diverse valutazioni filosofiche e storiografiche. Di modo che non è né ridimensionato né contestato. Piuttosto è studiato, cercando di intenderlo conformemente a se medesimo. Dalla attenta considerazione del testo dell’Oratio (cioè del “Discorso sulla dignità dell’uomo”) emerge che per Pico l’uomo è ciò che diventa, diventa ciò che fa, fa ciò che vuole, e vuole ciò che vuole. In tal senso il Discorso pichiano è veramente, a suo modo, il “manifesto” della concezione moderna della dignità, in quanto questa è fatta consistere nella libertà da cui deriverebbe l’essenza stessa dell’umano (donde con la sua volontà l’uomo potrebbe farsi “divino” o “bestiale”). Altro, poi, è chiedersi se questa impostazione sia rappresentativa di tutto il pensiero del Mirandolano. Per quanto molti studiosi abbiano insistito sulla continuità del suo pensiero, la biografia intellettuale registra obiettivamente una svolta decisiva dopo il 1488, dalla quale traggono impulso particolarmente le Disputationes contro l’astrologia.

 La nostra conversazione con il prof Turco è terminata con Pico della Mirandola, ma non certo l’argomento che è sempre ricco di nuovi spunti e di nuovi approfondimenti. Ciò che abbiamo imparato è che la dignità è un dono prezioso per l’uomo ed è importante saperla comprendere e salvaguardare per il futuro.

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::autore_::di Antonello Cannarozzo::/autore_:: ::cck::2917::/cck::

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