Società

QUALE GIUSTIZIA

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Processi irragionevoli

Si parla continuamente di crisi della giustizia civile per l’eccessiva durata dei processi e la quantità dei giudizi pendenti (circa 3 milioni).
Il legislatore al riguardo non si è preoccupato di trovare soluzioni affinché una causa fosse decisa in tempi ragionevoli, ma ha adottato misure di disincentivazione ad iniziare un processo, imponendo a chi chiede giustizia di sopportare previamente un onere economico attraverso la imposizione del contributo unificato in misura proporzionale al valore della controversia.
Si ha, quindi, che un soggetto ricco non ha ostacoli a promuovere un giudizio, mentre il cittadino con reddito medio basso (ad es. pari a 2000 euro mensili) se vuole iniziare una causa deve falcidiare il suo stipendio, che a mala pena gli è sufficiente per soddisfare le esigenze primarie della vita.
Il risultato è che il più delle volte rinuncia a chiedere giustizia a tutto vantaggio della controparte.
E infatti, se viene a lui negato di riscuotere un credito, non può dire al debitore: se non mi paghi ti faccio causa. Ad una simile intimazione il debitore (specie se si tratta di una società o di un ente), tutto felice, risponderà: e va bene, ci rivedremo tra otto anni.
Chi più tardi paga meno paga.
Il povero creditore deve inoltre valutare se è nella possibilità di pagare il contributo unificato e, naturalmente, l’avvocato; e se non può è costretto a rinunciare al suo sacrosanto diritto di credito.
Ma, ammesso che possa e decida di iniziare un giudizio, il poveretto deve poi risolvere il problema di quale sia l’autorità giudiziaria cui deve rivolgersi.

In Italia sono previsti infatti diverse magistrature:

  • la magistratura ordinaria formata, in primo grado, dal giudice di pace o dal Tribunale, in secondo grado, dalla Corte di Appello, e, infine dalla Cassazione;
  • la magistratura amministrativa formata dal Tribunale Amministrativo Regionale (TAR), in primo grado, e dal Consiglio di Stato, in secondo grado; la sciando da parte i ricorsi “gerarchico” e al “Presidente della Repubblica”, che ahimè solitamente lasciano il tempo che trovano;
  • La magistratura contabile, ovvero della Corte dei conti, che giudica su pensioni e responsabilità dei pubblici dipendenti attraverso le sezioni giurisdizionali regionali in primo grado e la sezione giurisdizionale centrale in secondo grado;
  • La giustizia tributaria, formata dalle Commissioni Tributarie Provinciali e dalle Commissioni Tributarie Regionali.
  • L’individuazione del giudice competente a decidere, stante la giungla legislativa che non aiuta certo a chiarire, ma a complicare la soluzione esatta, non è semplice.


Assistiamo sovente infatti ad un nutrito contenzioso che, invece di avere riguardo alla fondatezza della pretesa, si arrovella per stabilire quale sia il “giudice” che deve decidere, spesso anche all’interno di una stessa magistratura.
Accade così che il malcapitato che chiede giustizia, tante volte deve aspettare anni e anni solo per conoscere quale sia il giudice che deve giudicare il suo caso.
Non è dato sapere quante siano le sentenze che, all’interno di una magistratura decidono sulla competenza per materia o per territorio (e gli anni passano), ma per quanto riguarda la giurisdizione (cioè stabilire quale sia l’autorità giudiziaria competente) l’ultima parola spetta alla Cassazione; la quale decide a Sezioni Unite, cioè con un collegio di ben 9 giudici, presieduto dal primo presidente, che non sempre interviene nella prima fase del giudizio (attraverso il ricorso preventivo di giurisdizione) ma spesso solo dopo che siano intervenute le sentenze di primo e secondo grado.

Il legislatore tiene presente questa patologia della giustizia, nel senso che, prima che venga deciso se la pretesa sia o meno fondata, occorre attendere anni e anni per conoscere da chi si deve essere giudicati?
E allora, anziché porre paletti alla promozione di un giudizio per ridurre il contenzioso, non sarebbe meglio dettare regole semplici e chiare per stabilire il giudice ed evitare così che il processo venga paralizzato da questioni di giurisdizione e di competenza?
Al cittadino interessa che sia risolta la sua lite in tempi brevi e non se all’interno dell’ordinamento giudiziario sia uno o un altro il giudice a decidere; tanto più che tutti i magistrati dovrebbero essere imparziali e designati con criteri di assoluta obiettività.
Un esempio concreto? Una società ha ricorso al TAR nel 2015 avverso
l’aggiudicazione di un appalto all’esito di una gara pubblica indetta da un Ente. Il TAR ha dichiarato inammissibile il ricorso affermando che la causa doveva essere decisa dal Tribunale ordinario. La società si è appellata al Consiglio di Stato, il quale smentisce la decisione del TAR. La causa finisce quindi alle Sezioni Unite della Cassazione; questa, con sentenza 28.3.2019 n. 8673, finalmente decide in modo definitivo quale sia il giudice che deve decidere la controversia.
La realtà è che la causa vera e propria deve ancora iniziare e che ci son voluti ben quattro anni per sapere se la controversia doveva essere decisa dal TAR o dal giudice ordinario!
Ed ancora. Per i giudizi relativi alle pensioni dei pubblici dipendenti la legge stabilisce la giurisdizione della Corte dei conti.
Ma, attenzione, se la controversia riguarda il ricalcolo della pensione, la giurisdizione appartiene si alla Corte dei conti (Cass. 15.11.2018 n. 29395), ma se la controversia riguarda le trattenute operate sulla pensione per importi che si assumono indebitamente percepiti, la giurisdizione appartiene al giudice del pubblico impiego (ovvero al Tribunale ordinario in genere o al TAR per il personale in regime di diritto pubblico, quali magistrati, militari, prefetti, diplomatici): così Cass. 14.11.2018 n. 29284.
Altri anni trascorsi per conoscere solo il giudice competente, senza decidere il caso.
Gli esempi potrebbero continuare. Ma prima di concludere vale ricordare un altro busillis: nel lontano 1889, con la istituzione della venne creata, come criterio di discriminazione della giurisdizione, la distinzione tra diritto soggettivo (con giurisdizione del Tribunale ordinario) e interesse legittimo (con giurisdizione del giudice amministrativo).
Ma ad oggi, a distanza di oltre un secolo, la distinzione tra queste due figure (inesistenti negli altri Paesi) ancora non è chiara; tanto che numerose sono le sentenze della Cassazione che decidono se nel caso concreto si tratti di un diritto soggettivo o di un interesse legittimo.
Ci si domanda, pertanto, se risponde a criteri di giustizia sostanziale il fatto che il cittadino, il quale chiede e ha diritto ad avere giustizia contro un atto della Pubblica Amministrazione, prima di esporre le ragioni della sua pretesa, deve arrovellarsi sul problema se egli è titolare di un diritto o di un interesse legittimo; e se la soluzione non è chiara giungere sino in Cassazione per la risoluzione del problema.
Se le cose stanno così ci si chiede, a prescindere dalla correttezza e competenza degli operatori giuridici, quale fiducia può egli avere nella giustizia?

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