Cronaca

Pandemia e conflitto di diritti costituzionali

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La situazione di pandemia, che si sta protraendo da marzo e che non accenna a finire, ha portato con sé problemi e discussioni di natura medica, sociale e giuridica.

Volendo considerare l’aspetto giuridico, da più parti si riscontra “un conflitto di diritti” soprattutto dal punto di vista costituzionale.

La Costituzione italiana ha creato in favore dei cittadini una serie di diritti che vengono chiamati “diritti fondamentali e inviolabili della persona” e quindi irrinunciabili. La tutela di tali diritti è affidata ai tribunali nei rapporti tra persone private e pubbliche, alla Corte Costituzionale nei confronti degli atti aventi forza di legge. La Corte costituzionale deve altresì operare un complesso bilanciamento tra diritti fondamentali affinché l’esercizio di un diritto fondamentale non vada a configgere altro diritto anch’esso sancito come fondamentale.

Come affermato dall’art. 2 della Costituzione, “la Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo sia nelle funzioni sociali ove si svolga la sua personalità”.

La stessa Costituzione fa poi seguire una elencazione dei diritti fondamentali:

  • Diritto alla vita e alla libertà personale, di associazione e di manifestazione del pensiero: per l’art. 27 Cost. non è ammessa la pena di morte; per l’art. 13 cost. la libertà personale è inviolabile e non è ammessa alcuna forma di restrizione se non su atto dell’autorità giudiziaria o nei casi previsti per legge.  L’art. 21 Cost. sancisce la libera manifestazione del pensiero nel rispetto della dignità altrui, dell’ordine pubblico e del buon costume,
  • Principio di eguaglianza: la legge, non può fare un trattamento diverso a cittadini per particolari aspetti distintivi quali sesso, razza, lingua, religione, opinioni politiche, condizioni personali e sociali (art. 3 cost.).
  • Diritto alla salute: La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività (art. 32). Nel concetto di salute deve intendersi compreso anche il diritto individuale all’ambiente, inteso come diritto individuale ad un ambiente salubre.
  • Diritto al lavoro: l’Italia è una Repubblica democratica fondata sul lavoro (art. 1 Cost.); la Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto (art. 4 Cost.); la Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni (art. 35 Cost.)
  • Libertà del domicilio: per l’art. 14 cost. non si possono eseguire perquisizioni se non nei casi previsti per legge; gli accertamenti e le ispezioni per motivi di sanità e di incolumità pubblica o a fini economici e fiscali sono regolati da leggi speciali.
  •  Riservatezza delle comunicazioni: l’art. 15 Cost. sancisce l’inviolabilità della corrispondenza, salvo disposizione dell’autorità giudiziaria.
  •  Libertà di circolazione, ogni cittadino può circolare e soggiornare liberamente, salvo le limitazioni stabilite dalla legge per motivi di sanità o di sicurezza (art. 16 Cost.)
  • Libertà di culto: tutti hanno diritto di professare liberamente la loro fede religiosa (art. 19)
  • Diritto alla tutela giurisdizionale e alla difesa: tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi; la difesa è diritto inviolabile (art. 24 Cost.)
  • Diritto alla scuola: la scuola è aperta a tutti, l’istruzione inferiore è gratuita (art. 34 Cost.). 
  • Libertà di iniziativa economica: L’iniziativa economica privata è libera (art. 41 Cost.).

Di contro ai diritti fondamentali la Costituzione sancisce doveri fondamentali, e precisamente:

  • Solidarietà: la Repubblica richiede l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale (art. 2 Cost.)
  • Socialità nel lavoro: Ogni cittadino ha il dovere di svolgere un’attività che concorra al progresso della società (Art. 4 Cost.)
  • Difesa della Patria: la difesa della Patria è sacro dovere del cittadino (art. 52 Cost.)
  • Concorso alle spese pubbliche: tutti sono tenuti a corrispondere i tributi (donde la qualifica di contribuente) in ragione della loro capacità contributiva (art. 53 Cost.)
  • Fedeltà e rispetto delle leggi: tutti i cittadini hanno il dovere di essere fedeli alla Repubblica e di osservare le leggi (art. 54)

Come noto, agli inizi del corrente anno 2020 si è diffusa una pandemia sul territorio nazionale, causata dal contagio del virus cosiddetto COVID -19.

Per contrastare il fenomeno della pandemia sono intervenuti numerosi provvedimenti legislativi ed amministrati, che hanno originato  un acceso dibattito sul rispetto dei diritti e doveri costituzionali e sul conflitto tra tali diritti.

Il Governo, avvalendosi dei poteri conferiti dal codice della protezione civile (Decreto Legislativo 2.1.2018 n. 1) ha dichiarato per sei mesi lo “stato di emergenza”.

Successivamente, “preso atto dell’evolversi della situazione epidemiologica, del carattere particolarmente diffusivo dell’epidemia e dell’incremento dei casi e dei decessi notificati all’organizzazione mondiale della sanità; ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per contrastare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, adottando misure di contrasto e contenimento alla diffusione del predetto virus”, lo stesso Governo ha emanato il Decreto Legge 23.2. 2020 n. 6 (convertito parzialmente poi in legge con la Legge 5.3. 2020 n. 13).

 In tale Decreto Legge n. 6 si autorizzava il Presidente del Consiglio dei ministri ad adottare le misure urgenti per evitare la diffusione del Covid-19.

In attuazione di tale autorizzazione sono stati finora emanati i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 4, 8, 11, 22 marzo, 1, 10 e 26 aprile: ben 7 decreti presidenziali.

Attraverso tali decreti presidenziali sono state imposte limitazioni

– alla libertà personale, imponendo di restare nelle proprie abitazioni, v. sopracitato art. 13 cost.

–  alla circolazione urbana ed extraurbana, v. sopracitato art. 16 cost.

–   alle riunioni in aree pubbliche e private, v. sopracitato art. 17 Cost.

– alle attività commerciali e industriali v. sopracitato art. 41 cost.

– cerimonie religiose vds. sopracitato art. 19 Cost.

Da più parti è stata pertanto denunciata la violazione dei diritti fondamentali previsti dai su richiamati articoli della Costituzione.

Si è posto, in particolare, l’accento sull’art. 13 Cost. che sancisce la inviolabilità della libertà personale, che può essere limitata solo su atto motivato dell’autorità giudiziaria; si è ancora sottolineato come il diritto alla libertà è posto all’art. 13 della Costituzione, cioè prima del diritto alla salute che è contemplato nel successivo art. 32; inoltre nessuna norma della costituzione afferma che il diritto alla libertà deve cedere di fronte al diritto alla salute.

A fronte di tali accuse ci si difende appellandosi appunto al diritto alla salute nonché al dovere di solidarietà, rilevando poi che i provvedimenti di limitazione dei diritti hanno natura solo temporanea.

Si è inoltre affermato che il diritto alla salute è il primo assoluto diritto della persona a fronte del quale debbono cedere tutti i diritti, compresi quello della libertà e dell’economia.

Da questo dibattito risulta che il problema da risolvere è dunque se un diritto costituzionalmente garantito possa o meno limitare altro diritto ugualmente garantito.

Insomma, la domanda è se esistono “diritti tiranni”, cioè diritti che, in caso di contrasto comportano il sacrificio di altri diritti.

Volendo operare una graduatoria dei diritti costituzionalmente garantiti, si voluto dare risalto alla lettera delle disposizioni osservando che il dovere di solidarietà è qualificato “inderogabile” ( art. 2 Cost.), i diritti  alla libertà, alla difesa in giudizio, al domicilio, alla comunicazione sono qualificati “inviolabili” ( artt. 13,14, 15,24  Cost.),  il diritto alla salute è qualificato come “fondamentale” ( art. 32 Cost.), la difesa della patria è un dovere “sacro” (art. 52 Cost.).

Gli altri diritti, quale ad esempio il diritto al lavoro, non hanno qualificazione di inderogabili, inviolabili, fondamentali, sacri. Pertanto, potrebbe dirsi che tali diritti debbono soggiacere di fronte a un diritto che abbia una delle sopraddette qualificazioni.

Ma un diritto inderogabile, fondamentale può limitare un diritto inviolabile?

Carneade, filosofo scettico, sosteneva l’impossibilità che ci siano cose giuste o sbagliate: sono le opinioni degli uomini a rendere le cose giuste o sbagliate, come è dimostrato dalla molteplicità delle filosofie, fra le quali una sostiene l’opposto dell’altra.

Allora a risolvere il problema sarà, come al solito, la magistratura, dato che le leggi si prestano a diverse interpretazioni e quindi l’interpretazione che alla fine prevale è quella del giudice.

Siamo soliti assistere ad un fenomeno frequente ai nostri giorni: fatta una legge, prima di applicarla si attende la circolare esplicativa, intervenuta la circolare sorge una lite sulla interpretazione che naturalmente è il giudice a dover risolvere e così la certezza sul contenuto di una legge si ha dopo l’intervento di più sentenze che valgono a configurare una “giurisprudenza consolidata”.

E così nel caso del COVID- 19 sono interventi i Decreti Legge poi convertiti in legge, i Decreti del Presidente del Consiglio, la circolare illustrativa del Ministro dell’Interno; ed è di questi giorni la notizia che sarà interessata la Corte Costituzionale a dirimere una controversia tra Stato e Regione riguardo a tali provvedimenti e ad altri connessi.

Non è dato ancora conoscere i termini della controversia, ma sicuramente la Corte Costituzionale sarà chiamata a pronunciarsi sul conflitto tra diritti e doveri previsti nella costituzione.

Come al solito, non si ha certezza sul precetto contenuto in una legge fino a quando non interviene una sentenza del giudice competente.

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