Il CORONAVIRUS, le catene ai diritti personali e l’abuso di diritto
Secondo Aristotele (v. in Politica) l’uomo è un animale sociale. Fondamenti della visione aristotelica erano la famiglia e lo Stato, considerati elementi naturali. Ogni Stato esiste per natura e per natura esistono anche le prime comunità.
Pertanto, la persona è stata considerata in quanto componente di un gruppo sociale, (famiglia, nazione ecc.)
Solo più tardi è sorto il concetto di individualismo, e la persona è stata considerata come una identità separata, con propri bisogni e aspirazioni personali.
Si sono così venute a delineare due teorie:
Organicismo (od olismo, dal greco olos = totale, globale): che sostiene la superiorità della comunità sull’individuo.
Individualismo: che sostiene la superiorità del singolo rispetto agli interessi della comunità.
La contrapposizione tra individuo e comunità ha assunto pertanto carattere permanente e inevitabile.
La Costituzione italiana ha fuso queste due concezioni, considerando la persona sia dal punto di vista individuale sia dal punto di vista della comunità.
Entrambi i principi sono espressi nell’art. 2 Costituzione.
La prima parte della norma è espressione dell’individualismo: “La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali”.
La seconda parte della norma è espressione dell’organicismo: “(La Repubblica) richiede l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale”.
Lo stato di emergenza per la diffusione del virus COID- 19 ha dato luogo ad una serie di provvedimenti legislativi ed amministrativi di dubbia legittimità, lamentandosi da alcuni la lesione dei diritti inviolabili dell’uomo (v. art. 2 Cost. prima parte) e di contro sostenendosi da altri l’applicazione del dovere inderogabile della solidarietà.
Da un lato quindi ci si appella ai diritti inviolabili, dall’altro ci si appella al dovere inderogabile: inviolabilità contro inderogabilità.
Se consultiamo il vocabolario italiano riscontriamo che
- Inviolabile significa che deve essere assolutamente rispettato.
- Inderogabile significa che si ha l’obbligo di rispettare.
Elemento comune dei due termini è il rispetto, che vuol dire osservanza scrupolosa.
Quindi, stando al significato letterale, i termini inviolabilità e inderogabilità hanno lo stesso valore di osservanza scrupolosa (sia di un diritto, che di un dovere).
Se guardiamo la stampa, già dalla testata giornalistica ne ricaviamo la soluzione; a seconda del colore politico del giornale (ancor prima di leggere l’articolo) vediamo privilegiare il diritto inviolabile ovvero il dovere inderogabile.
Sui provvedimenti emanati in occasione della pandemia, illustri firme si sono espresse in senso antitetico.
Vorremo pertanto esaminare la questione attenendosi alla lettera delle disposizioni costituzionali, al di fuori di ogni orientamento politico.
Come detto, la Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo.
Si dovrebbe pertanto dedurre che la Repubblica non riconosce e non garantisce i diritti non ritenuti inviolabili.
I diritti inviolabili, alla stregua delle norme costituzionali, sono: La libertà personale (art. 13 Cost.),il domicilio (art. 14 Cost.), la libertà e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione (art. 15 Cost.), la difesa in ogni stato e grado del procedimento (art. 24 Cost.).
La Costituzione quando riconosce altri diritti (es. circolazione, art. 16; libera manifestazione del pensiero, art. 21) non fa seguire alcun aggettivo. Solo l’art. 32 qualifica il diritto alla salute come “fondamentale” e il dovere della difesa della Patria come “sacro”.
E allora sorge spontaneo domandarsi cosa succede se l’esercizio di un diritto invade il campo di un diritto “inviolabile”? A ciò potrebbe rispondersi che l’esercizio di un diritto non qualificato inviolabile non può intaccare un diritto inviolabile; quindi si può ammettere una gerarchia nei diritti costituzionalmente riconosciuti.
Ma un’altra domanda si pone: l’esercizio di un diritto “fondamentale” può ledere un diritto “inviolabile”?
È la discussione cui assistiamo in questi giorni: l’esercizio del diritto fondamentale della salute può ledere il diritto inviolabile della libertà personale?
Mentre “inviolabile” vuol dire che non può essere leso, “fondamentale” vuol dire essenziale, basilare.
Sono due concetti assoluti, nel senso che non ammettono limiti, per cui è impossibile creare una gerarchia, nel senso che nella scala dei valori un diritto viene prima di un altro o che le esigenze dell’uno possano prevaricare le esigenze dell’altro.
Il problema sotto questo aspetto non può che restare irrisolto.
Poiché l’individuo è titolare di diritti e di doveri (v. art. 2 Cost.), ugualmente inviolabili o inderogabili, non può ipotizzarsi un conflitto tra essi, cioè tra un diritto e un dovere ambedue sovrani ed assoluti.
E allora non bisogna considerare se un diritto può lederne un altro, se un dovere debba prevalere su un diritto, ma bisogna scrutinare l’esercizio del diritto in sé.
Insomma, il problema non dovrebbe avere ad oggetto il “conflitto di diritti” ma l’“abuso di diritto”.
Etimologicamente abuso proviene da “ab-usi”, cioè uso anormale.
Abuso è quindi l’esercizio sproporzionato del diritto, in quanto dà luogo ad una sproporzione tra il beneficio che si vuole raggiungere e il sacrificio imposto dall’esercizio del diritto.
Il codice civile svizzero (art.2) ha espressamente disposto che “il manifesto abuso del proprio diritto non è protetto dalla legge”, ma nel nostro ordinamento giuridico non esiste una norma che sanzioni in via generale l’abuso di diritto.
Solo di recente la Cassazione ha ravvisato il dovere di non abusare di un diritto, desumendolo dall’art. 2 della Costituzione che sancisce, come detto, il dovere inderogabile di solidarietà.
Quindi l’art. 2 Cost. è la chiave per autorizzare l’esercizio di un diritto e dall’altro lato consentire la compressione di un diritto.
In forza del dovere di solidarietà, sancito dalla Costituzione, la persona come può essere tutelata dall’esercizio abusivo di un diritto così è tenuta a subire la limitazione di un suo diritto ancorché costituzionalmente riconosciuto.
In uno stato di emergenza quale quello attuale, occorre quindi stabilire se le limitazioni imposte rappresentino un abuso ovvero rappresentino l’imposizione di un contributo (personale o patrimoniale) di solidarietà. Il difficile bilanciamento tra diritto dell’individuo e dovere di solidarietà, con riguardo agli atti aventi forza di legge intervenuti in questo periodo, non può che spettare al potere legislativo (Parlamento) e, in caso di contestazione, deve essere risolto dalla Corte Costituzionale, la quale in altre occasioni si è espressa nel senso che il contributo di solidarietà può ritenersi misura consentita al legislatore ove la stessa non ecceda i limiti dei principi di ragionevolezza, il cui rispetto è oggetto di uno scrutinio “stretto” di costituzionalità.