Giustizia

Funzione della pena in omicidio stradale

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3.200 morti l’anno sulla strada in Italia. In Provincia di Roma nel 2021 sono morti 50 pedoni, 47 motociclisti e 9 persone con i monopattini.

Il 20 ottobre u.s.   è avvenuto in Roma un assurdo incidente, in cui è morto un ragazzo di 18 anni, che, mentre tranquillamente camminava sul marciapiede, si è visto venire violentemente addosso un’auto guidata da una ventitreenne (addetta in una società di catering di Roma, residente con la famiglia in frazione Dragona), che è risultata positiva all’alcol-test, al drug-test e recidiva: sull’asfalto non c’era alcun segno di frenata. 

Ricoverata in «agitazione psicomotoria» all’ospedale Sant’Eugenio con fratture al polso e sotto choc, è stata dimessa con 25 giorni di prognosi e adesso si trova agli arresti domiciliari con l’accusa di omicidio stradale. 

Processi analoghi si sono conclusi con l’applicazione del minimo della pena, cioè 5 anni, che tra sconti e riti alternativi, possono scendere a 2 o 3. Nel caso di specie con le aggravanti si potrebbe però arrivare fino a 15 anni di carcere.

Non è prevedibile conoscere quale pena in concreto il giudice assegnerà alla imputata che, per l’art. 27 Cost., non è considerata colpevole sino alla condanna definitiva, malgrado la sua condotta illecita non sia in discussione.

Ma, una volta intervenuta la condanna definitiva (sempreché il giudizio non si estingua per prescrizione), ci si domanda che effetto possa avere la pena che sarà irrogata . 

Per lo stesso art. 27 della costituzione “le pene …. devono tendere alla rieducazione del condannato”.

Pena significa punizione e ha una pluralità di funzioni:

Funzione retributiva, che soddisfa ad esigenze di proporzionalità tra la gravità del fatto illecito e l’entità della pena da infliggere. 

Funzione preventiva, intesa come intimidazione, con il fine di distogliere gli individui dall’attività criminosa e costituire per il reo un freno allo svolgimento di un’ulteriore simile attività.

Funzione rieducativa in attuazione di principi sociali-solidaristici (art. 2 Cost.) che suggeriscono di adottare, nel momento in cui irroga la punizione, una vera e propria attività di recupero del reo (art.27 Cost.).

Oggi la pena si attua attraverso la carcerazione.

Tuttavia, si è osservato che il carcere è come una camicia di forza, per cui, se la pena può soddisfare le funzioni retributiva e preventiva è problematico che possa soddisfare anche l’esigenza di rieducazione del condannato.

Il carcere rappresenta un luogo di isolamento e sofferenza, che il più delle volte causa la formazione di  gruppi sub-criminali che si  costituiscono all’interno e programmano azioni criminose da compiere una volta espiata la pena. 

Per agevolare la rieducazione del condannato sono stati introdotti gli istituti dell’“affidamento in prova al servizio sociale” e della “semilibertà”, ma si dubita che ciò   abbia prodotto gli effetti sperati, risolvendosi piuttosto in un affievolimento della pena. Fatto sta che il 70% circa dei detenuti è costituito da persone già carcerate.

La rieducazione dovrebbe rappresentare la strada per il reinserimento del reo nella società. Ma, una volta espiata la pena o la misura alternativa, il condannato che possibilità ha di inserirsi nel mondo spogliandosi di ogni caratteristica che lo ha condotto a commettere il reato?

Nel caso dell’assurdo omicidio stradale avvenuto di recente a Roma, la pena che i giudici andranno ad irrogare potrà avere una funzione retributiva (ritenendo che la pena sarà proporzionata al fatto) o preventiva (sperando che sia di monito alla persona condannata ed alla generalità di non mettersi alla guida sotto l’effetto dell’alcol e della droga) ma non esistono elementi che inducono a ritenere che la pena, come non varrà a lenire il dolore dei familiari della vittima, potrà ottenere l’effetto di una redenzione dai peccati commessi.

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