
La Prima Corte di Assise ha disposto la sospensione del processo per il sequestro e l’omicidio di Giulio Regeni, accogliendo la questione di legittimità costituzionale sollevata dai difensori dei quattro 007 egiziani. Gli atti sono stati immediatamente trasmessi alla Corte Costituzionale (“Consulta”).
I giudici hanno ritenuto la questione “non manifestamente infondata” e “rilevante”, riconoscendo che un processo instaurato in deroga alle norme ordinarie sull’assenza dell’imputato (art. 420-bis c.p.p.) impone l’adattamento degli istituti processuali per non violare i diritti della difesa.
La critica si concentra principalmente sull’impossibilità per le difese d’ufficio di nominare consulenti tecnici o traduttori a spese dello Stato quando l’imputato è dichiarato assente. In questo caso specifico, l’avvio dell’attività peritale (un nuovo incarico con traduttore di lingua araba è stato dato il 17 settembre 2025) è bloccato dall’impossibilità per la difesa di avvalersi di un proprio esperto.
Secondo la Corte, limitare questa facoltà viola il diritto alla parità delle armi e la possibilità di confutare adeguatamente le prove d’accusa, principi tutelati a livello costituzionale e sovranazionale.
L’avvocato Tranquillino Sarno, difensore degli imputati, ha espresso grande soddisfazione, criticando la “stortura del sistema” creata dalla figura dell’imputato formalmente assente ma irreperibile.
Un ulteriore punto cruciale sollevato è l’impossibilità pratica di presentare impugnazione in caso di condanna, a causa della Riforma Cartabia che esige un mandato specifico ad impugnare rilasciato dopo la sentenza, impossibile da ottenere dagli imputati irreperibili, rendendo la norma non conforme ai principi fondamentali del processo
