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La normativa europea che disciplina i servizi di investimento, Mifid 2, è entrata in vigore con l’obiettivo di tutelare i risparmiatori che si rivolgono al mondo della finanza. Obbligo di trasparenza per le Banche.
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Dal 3 gennaio 2018 è entrata in vigore Mifid 2, la normativa europea che disciplina i servizi di investimento, con l’obiettivo di dare maggiore tutela a cittadini e risparmiatori. La normativa Mifid, acronimo di Market in Financial Instruments Directive, fornisce maggiori informazioni ai cittadini che si rivolgono al complesso mondo della finanza, e obbliga gli intermediari come Banche e Società di Gestione del Risparmio ad assumere comportamenti di trasparenza e di adeguatezza nell’erogazione di servizi e prodotti finanziari.
Attraverso questa normativa, i risparmiatori riceveranno una specifica dei costi sostenuti nei servizi su cui si investe. Tutte le spese sostenute dal cliente (spese di ingresso, di performance, quelle di gestione ed, eventualmente, quelle di uscita) verranno rese esplicite e riportate, con comunicazioni apposite, almeno una volta all’anno. Nell’estratto conto periodico di inizio anno, il cliente vedrà riportato il totale dei costi sostenuti, sia in termini percentuali, sia in termini assoluti, con la possibilità di verificare quanto questi costi hanno avuto impatto sul rendimento totale.
Ci sarà anche l’obbligo di maggiore accortezza nell’individuazione, da parte delle banche, del grado di adeguatezza delle operazioni di investimento suggerite ai risparmiatori, con la verifica del grado di esperienza e conoscenza in materia, anche del prodotto specifico, per comprendere se il cliente è disposto a sostenere eventuali perdite e diminuzioni del capitale investito. La direttiva impone di tenere sotto controllo continuativo l’adeguatezza degli investimenti rispetto al grado di tolleranza al rischio degli investitori.
La Mifid 2 introduce anche novità in tema di consulenza. Le società di investimento dovranno specificare ai risparmiatori se la consulenza è prestata con remunerazione o meno. Nel primo caso, il consulente riceverà una prestazione a parcella per il servizio svolto, indipendentemente dal produttore dei servizi di investimento; nel secondo, invece, il consulente sarà pagato con le commissioni retrocesse dalle società produttrici dei prodotti finanziari.
Tra le altre novità introdotte, la maggiore informazione in termini di documentazione da fornire ai clienti, con una serie di parametri, come i livelli di rischio, costi, scenari potenziali, che saranno introdotti nei vari prospetti informativi e Kid (key information document) da fornire al cliente nelle fasi di sottoscrizione dei servizi. Le autorità preposte al controllo degli intermediari saranno Consob e Banca d’Italia, con la possibilità di sospendere l’offerta di servizi se ritenuti pericolosi per i risparmiatori.
Valutare gli impatti di normative che arrivano a tutela dei cittadini rimane complesso e servirà qualche anno per vedere se non ci saranno più casi come quelli delle cronache recenti, ma qualche considerazione può esser fatta sulle esperienze che normative simili hanno portato in altri paesi. Nel Regno Unito c’è stato un impatto importante della RDR (Retail Distribution Review), con una segmentazione della fascia di clientela che ha potuto usufruire di servizi di consulenza a valore aggiunto, con la maggioranza dei risparmiatori di fascia medio bassa (market retail), indirizzata su servizi e prodotti semplificati e standardizzati.
Al di là delle inevitabili distorsioni che si presenteranno, la normativa disciplina un sistema che va in una direzione di auto responsabilizzazione dell’individuo, che dovrà utilizzare le informazioni per poter scegliere l’interlocutore più affidabile.
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::autore_::di Gianluca Di Russo::/autore_:: ::cck::2411::/cck::
