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In Italia se ne parla spesso e, sia consentita una divagazione, non sempre a proposito e, soprattutto, a volte oltre il necessario, ma la parola che abbiamo scelto è tornata di gran moda ed effetto, con l’iniziativa del governo greco di sottoporre alla volontà popolare l’accordo (poi modificato) con le istituzioni europee e finanziarie mondiali.
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In Italia se ne parla spesso e, sia consentita una divagazione, non sempre a proposito e, soprattutto, a volte oltre il necessario, ma la parola che abbiamo scelto è tornata di gran moda ed effetto, con l’iniziativa del governo greco di sottoporre alla volontà popolare l’accordo (poi modificato) con le istituzioni europee e finanziarie mondiali.
In prima battuta, va precisato che la volontà popolare e i modi nei quali essa può esprimersi sono alla base del sistema democratico come lo intendiamo in Occidente. Dunque a scanso di equivoci il valore che questo istituto ha, è innegabile. Va anche considerato però che la complessità delle tematiche che a volte si sono sottoposte o che si vorrebbero sottoporre ai cittadini, non trova espressione chiara nei quesiti e, dunque, pur nella fondatezza dei temi e nella fiducia della capacità di cittadini di comprendere, sovente le domande non permettono appieno la comprensione delle scelte e delle conseguenze di esse. Un sì od un no su una scheda sono veloci, ma sapere che cosa si decide con essi molto meno. Ecco dunque che il ricorso al referendum porta con sé una semplificazione pressoché totale con tutti i dubbi che questo dato essenziale non può non far nascere. Il distacco e la scarsa partecipazione che hanno caratterizzato alcune prove in Italia, manifestano i rischi inflattivi insiti in un ricorso non assennato a questo pur indispensabile strumento e la possibilità di uso strumentale.
Ilreferendum dal punto di vista dottrinario rientra, insieme all’iniziativa legislativa popolare (o procedimento legislativo) e alla petizione, tra gli istituti di partecipazione diretta dei cittadini alla democrazia. In sede di Assemblea costituente, il relatore Costantino Mortati, aveva presentato, sulla scia della Costituzione tedesca del 1919, una grande varietà di referendum, gran parte dei quali vennero però bocciati in sede di discussione nella Sottocommissione e poi in Aula. Il nostro ordinamento prevede comunque diverse tipologie: il referendum abrogativo (art. 75 Cost.); quello approvativo con funzione oppositiva nel procedimento di revisione costituzionale (art. 138 Cost.); il referendum relativo alla modificazione territoriale di Regioni, Province e Comuni (artt. 132 e 133 Cost.); quello sugli Statuti regionali (art. 121 Cost.); quello regionale in due diverse forme, abrogativo e consultivo (art. 123 Cost.); ancora quello provinciale e quello comunale.
Tra tutti questi tipi direferendum, il più importante è sicuramente quello abrogativo ex art. 75 della Carta fondamentale. Con esso, anche nelle sue versioni regionali, si può abrogare in tutto o in parte (potendo essere abrogate delle singole disposizioni e, addirittura, delle singole parole) una legge o un atto avente forza di legge (come decreto legge o decreto legislativo), qualora lo richiedano 500 mila elettori o cinque Consigli regionali.
Un capitolo a parte sono i referendum in materia elettorale, che costituiscono oggetto di leggi costituzionalmente necessarie. La giurisprudenza costituzionale ha più volte negato l’ammissibilità di quesiti referendari abrogativi delle leggi elettorali di un organo costituzionale, con la motivazione che si sarebbe potuto esporre l’organo al rischio di una paralisi istituzionale, mentre ha ritenuto ammissibili i quesiti referendari c.d. autoapplicativi, cioè tutti quei quesiti in virtù dei quali la c.d. normativa di risulta (ovvero la legge dopo il «taglio» operato dal referendumabrogativo) sarebbe stata immediatamente applicabile, senza bisogno di un intervento parlamentare. Situazione sottoposta a diverse critiche tuttora oggetto di analisi costituzionale.
Il referendum rientra, insieme alla iniziativa legislativa popolare e alla petizione, tra gli istituti di democrazia diretta. Da una parte, le decisioni prese per via referendaria configurano sempre una soluzione di tipo maggioritario. Dall’altra, esse richiedono, per ridurre i costi sia di efficienza sia di consenso, non solo un alto grado di partecipazione politica, ma anche un buon livello di conoscenza e di competenza circa le questioni trattate.
Una considerazione quest’ultima che si attaglia in modo piuttosto evidente a quanto accaduto in Grecia. I cittadini ellenici hanno dovuto accettare o respingere come hanno fatto, qualcosa che non potevano conoscere appieno. Ma hanno scelto contro quello che è stato loro indicato come una prevaricazione alla sovranità nazionale e alla loro libertà d’azione economica. Come a dire che gli si è fatto capire che si sarebbe toccata la “borsa” e il sistema di welfare. Non una parola chiara sull’obbligo di mantenere gli impegni ancorché severi liberamente assunti per il risanamento.
Strano fenomeno quello manifestatosi ad Atene, che si lega al detto secondo cui i francesi hanno il cuore a sinistra e la “borsa” a destra! Per salvare la borsa, il governo più sbilanciato a sinistra della storia greca ha promosso il “legame” con i soldi. C’è da riflettere indipendentemente da come si evolverà la crisi innescata tra l’Unione Europea ed Atene!
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::autore_::di Roberto Mostarda::/autore_:: ::cck::677::/cck::