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E’ come un totem che viene rispolverato e messo in moto ogni volta. E’ l’altra faccia della poca trasparenza o della difficoltà di trasparenza, ma è anche lo strumento…
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E’ come un totem che viene rispolverato e messo in moto ogni volta. E’ l’altra faccia della poca trasparenza o della difficoltà di trasparenza, ma è anche lo strumento per tentare di capire e conoscere fenomeni e fatti altrimenti di difficile analisi: è l’inchiesta.
La parola indica in generale un’indagine straordinaria di carattere transitorio ordinata dall’autorità competente a un organo appositamente creato e designato per ottenere mediante perizie, ispezioni, esami di documenti, investigazioni, e via dicendo, un complesso di conoscenze intorno a un fatto speciale, sul quale manchino o siano insufficienti le normali fonti d’informazione.
In Italia di inchieste è piena la storia della repubblica e soprattutto nella sua forma attuativa: la commissione di inchiesta. Potremmo dire che non è esistito momento, atto, documento, fenomeno, vicenda della politica, dell’economia, della vita sociale, che non abbia avuto la sua commissione di inchiesta. Siamo stati e continuiamo ad essere il paese delle commissioni di inchiesta. Con quale risultato è difficile dire. Di tali organi che abbiano fatto luce sull’oggetto loro affidato si hanno pochi esempi, nella stragrande maggioranza dei casi, i risultati sono stati incompleti, fumosi e sostanzialmente inutili per affrontare il problema iniziale.
Naturalmente lungi da questa analisi indicare la strada opposta, del non uso cioè di tali organismi, si rischierebbe l’accusa di demagogia e atto contro l’esercizio della democrazia. Ma è altrettanto vero che per l’italiano medio, il termine stesso sia fonte di agitazione e di preoccupazione, più che risposta ad una sana esigenza di chiarezza prima ancora che di giustizia.
Un po’ di indicazioni tecniche, intanto. Le inchieste (o commissioni di inchiesta) nella loro accezione politica (altro discorso quello giudiziario o in senso lato giornalistico) costituiscono insieme alle interpellanze, alle interrogazioni e alle indagini conoscitive, uno dei mezzi attraverso cui si esplica la funzione ispettiva del Parlamento. Possono essere monocamerali o bicamerali, e possono essere istituite o con una legge o con una delibera non legislativa. Tradizionalmente, si tende a distinguere due diversi tipi: l’inchiesta legislativa, avente a oggetto la raccolta di informazioni utili ai fini della approvazione di future leggi, e l’inchiesta politica, avente a oggetto l’operato del governo e dei poteri pubblici.
Durante l’esperienza statutaria (nel regno di Italia) era tacitamente ammessa la possibilità, da parte del Parlamento, di promuoverne, conformemente a quanto era previsto in altre esperienze costituzionali. La dottrina maggioritaria, tuttavia, riteneva necessario che tale istituzione avvenisse tramite legge, in modo da conferire alla commissione poteri coattivi anche su soggetti esterni alle Camere. La Costituzione repubblicana disciplina la materia nell’art. 82 (cfr. anche art. 162-163 reg. Senato; art. 140-142 reg. Camera) e ammette la possibilità per ciascuna Camera di istituirle su materie di pubblico interesse. La disposizione è stata unanimemente interpretata nel senso che resta salva la possibilità di istituire anche commissioni bicamerali. In linea di massima, queste ultime sono istituite con legge, mentre per quelle monocamerali è sufficiente la deliberazione di un ramo del Parlamento.
Queste commissioni devono essere formate, al pari di quelle permanenti, in modo da rispecchiare la proporzione dei diversi gruppi parlamentari. A differenza di quel che accade in Germania, dove l’istituzione di commissioni di inchiesta è obbligatoria qualora lo richieda una minoranza qualificata di parlamentari, nel nostro ordinamento tale scelta è rimessa alla volontà della maggioranza: l’art. 162 del regolamento del Senato, infatti, si limita a stabilire che, qualora lo richiedano un decimo dei senatori, la proposta deve essere discussa entro tempi certi in aula, ma resta salva la possibilità, da parte della maggioranza, di bocciarla in sede di deliberazione. Le commissioni di inchiesta procedono alle indagini con gli stessi poteri e gli stessi limiti dell’autorità giudiziaria: possono, quindi, acquisire documenti e/o interrogare testimoni, anche in forma coattiva. A questo proposito, si è posto il problema se le commissioni istituite con legge possano avere poteri maggiori a quelli dell’autorità giudiziaria (come nel caso della commissione sul cosiddetto caso Moro, la cui legge istitutiva, la 579/1979, il cui art. 4 rendeva inopponibili alla commissione sia il segreto di Stato sia il segreto di ufficio sia il segreto bancario): la dottrina maggioritaria lo ha negato recisamente, ma non mancano opinioni diverse. Inoltre, sempre in virtù del parallelismo con l’autorità giudiziaria, ci si è chiesti se siano tenute, nello svolgimento dei propri lavori, all’osservanza del segreto, oppure se debba prevalere il principio della pubblicità dei lavori: la prassi è stata oscillante (nel caso di quella sulla loggia massonica P2 tutte le sedute erano pubbliche, ma ci sono stati molti casi in cui è stato imposto il segreto), mentre la giurisprudenza costituzionale ha ammesso che le commissioni sono libere di organizzare i propri lavori «in funzione del conseguimento dei fini istituzionalmente ad esse propri» (sentenza 231/1975). Si parla anche di inchiesta amministrativa. Questa fattispecie appartiene alla categoria degli atti ricognitivi che sono preceduti da un procedimento di indagine e si concludono con l’adozione di una dichiarazione di scienza relativa ai fatti accertati. Attraverso il procedimento di indagine in cui si articola l’inchiesta si accertano fatti o situazioni, in relazione alle quali, a motivo del loro carattere di straordinarietà, si rende necessario attivare una sede peculiare di acquisizione di conoscenza. In considerazione di tale caratteristica, l’espletamento dell’attività è di solito affidato a organi appositamente costituiti, composti da soggetti estranei all’amministrazione.
L’ultima commissione parlamentare di inchiesta della quale si parla in questi giorni è quella preannunciata per il crac di alcuni istituti bancari e che dovrebbe far luce sui meccanismi del credito e del risparmio entrati in crisi per i comportamenti illeciti dei dirigenti delle stesse banche a danno di investitori, correntisti e risparmiatori.
L’attenzione è alta non solo per il clamore della vicenda, ma anche perché il timore di possibili repliche – ancorché smentito categoricamente dalla autorità finanziarie – è entrato nell’immaginario. Si può ben dire che se una tale commissione prenderà corpo da essa non ci si attenderanno solo ricostruzioni particolareggiate o dotte analisi contabili, ma la risposta principale politica ed economica: la fiducia nella stabilità del sistema e per ogni cittadino la serenità nel contattare la propria banca, avere risposte su come impiegare i propri risparmi senza rischiare di finire in territori inesplorati ed ad alto rischio per un normale risparmiatore ancorché allettato artatamente da illusori guadagni fuori tempo, fuori luogo e fuori della realtà.
Il prossimo anno ormai alle porte potrebbe darci una prima indicazione. Se la commissione sarà istituita, con quali poteri e soprattutto se sarà in grado di correggere gli errori per i quali verrà posta in essere. La speranza è per tutti che questo sia il cammino, ricordando l’adagio per cui “chi di speranza vive, disperato muore!” Nella speranza, appunto, che il detto venga “contraddetto” nella realtà dei risultati!
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::autore_::di Roberto Mostarda::/autore_:: ::cck::989::/cck::